Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata aperta alla firma a New York il 30 marzo 2007 e la sua entrata in vigore è prevista il trentesimo giorno successivo al deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Il Governo italiano, rappresentato dal Ministro della solidarietà sociale onorevole Paolo Ferrero, ha proceduto, il 30 marzo 2007, alla firma della Convenzione e del relativo Protocollo opzionale.
La Convenzione rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono le regole standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di efficacia vincolante.
Nella prospettiva della piena affermazione dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità, la Convenzione testimonia infatti la particolare attenzione che la comunità internazionale ha inteso prestare a questo tema, affrontandolo nei suoi molteplici aspetti. È infatti di tutta evidenza che un trattato internazionale, interamente dedicato alla disabilità, genera una spinta straordinaria verso un generale avanzamento del sistema dei diritti rafforzando la capacità degli strumenti già esistenti di dispiegare pienamente i loro effetti.
In tale senso la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i princìpi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.
Nei suoi princìpi ispiratori la Convenzione non riconosce nuovi diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei princìpi generali di pari opportunità per tutti.
Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di cinquanta articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tale fine la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita della società (articolo 1).
La discriminazione sulla base della disabilità indica qualunque distinzione, esclusione o restrizione operata sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi in cui esse possano esprimersi (articolo 2).
a) dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità;
b) non discriminazione;
c) piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) rispetto delle differenze delle persone con disabilità;
e) pari opportunità;
f) accessibilità;
g) parità di genere;
h) rispetto per lo sviluppo e per l'identità dei bambini con disabilità.
Gli Stati Parte si impegnano ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendano necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione. A tale fine viene richiamato l'impegno degli Stati ad assicurare la consultazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. È altresì previsto che nessuna disposizione della Convenzione potrà modificare o limitare la portata di disposizioni normative già in vigore nei singoli Stati, ovvero contenute nella legislazione internazionale, che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità (articolo 4).
Particolare attenzione viene riservata alle donne e ai bambini con disabilità, in considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità in cui vengono a trovarsi.
In considerazione delle discriminazioni multiple che possono subire le donne con disabilità, viene richiesto agli Stati di adottare ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, l'avanzamento e il rafforzamento della condizione delle donne con disabilità (articolo 6).
Analoghi sforzi sono richiesti agli Stati per assicurare il pieno godimento di tutti diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con gli altri bambini tenendo in considerazione il superiore interesse del bambino (articolo 7).
Il principio dell'accessibilità viene richiamato in relazione al diritto delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. A tale fine gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per assicurare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione e ad altre attrezzature a servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali (articolo 9).
In tema di tutela giuridica, si richiede che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un organo giudiziario (articolo 12).
Gli Stati dovranno assicurare, altresì, alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).
In tema di partecipazione alla vita della comunità e di mobilità, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza e mobilità delle persone con disabilità (articoli 18, 19 e 20).
Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni su base di uguaglianza con gli altri (articolo 21).
La Convenzione assegna un ruolo centrale all'istruzione e alla formazione professionale per lo sviluppo delle persone con disabilità. In tale senso il sistema